{"id":3761,"date":"2020-09-21T14:12:20","date_gmt":"2020-09-21T13:12:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.agmsolutions.net\/?p=3761"},"modified":"2022-11-28T10:36:04","modified_gmt":"2022-11-28T09:36:04","slug":"la-videosorveglianza-tra-regole-principi-e-novita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dev.agmtest.net\/en\/la-videosorveglianza-tra-regole-principi-e-novita\/","title":{"rendered":"La videosorveglianza tra regole, principi e novit\u00e0"},"content":{"rendered":"<p>La videosorveglianza \u00e8 un sistema di sicurezza che viene utilizzato da soggetti privati\/pubblici per tutelare la sicurezza delle persone o del proprio patrimonio. Spesso viene utilizzata come strumento passivo di deterrenza, mentre in altre occasioni ricopre un ruolo attivo nella tutela di persone\/beni. <strong>L\u2019utilizzo della videosorveglianza per\u00f2 non \u00e8 libero da regole<\/strong>. Infatti, pu\u00f2 comportare diverse intrusioni nella privacy altrui ed esporre gli interessati a diversi rischi.<\/p>\n<h5>Videosorveglianza e GDPR<\/h5>\n<p>In base all\u2019art. 4, par. 1 n. 7) del\u00a0<a href=\"https:\/\/agmsolutions.net\/gdpr-tutto-quello-ce-da-sapere\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Regolamento UE 679\/2016<\/a>, nel momento in cui un soggetto, pubblico o privato, decide di avvalersi della videosorveglianza per conseguire una o pi\u00f9 specifiche finalit\u00e0,\u00a0<strong>diventa Titolare del trattamento dei dati personali<\/strong>.<br \/>\nQuella del Titolare del trattamento \u00e8 una figura centrale all\u2019interno del GDPR sulla quale grava il principio di accountability (\u201cresponsabilizzazione\u201d). In virt\u00f9 di tale principio, \u00ab[\u2026] il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento \u00e8 effettuato conformemente al presente regolamento. [\u2026]\u00bb (art. 24, par. 1, GDPR).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 significa che il Titolare del trattamento:<\/p>\n<ul>\n<li>avr\u00e0 la\u00a0<strong>responsabilit\u00e0 di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa vigente<\/strong>;<\/li>\n<li>sar\u00e0 anche\u00a0<strong>tenuto ad adottare e a giustificare determinate scelte<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, per fare le scelte migliori, \u00e8 fondamentale individuare le principali regole che si applicano alla videosorveglianza.<\/p>\n<h5>Trattamento di dati personali: le fonti attualmente vigenti<\/h5>\n<p>Ad oggi, non esiste una norma di legge nazionale che disciplini l\u2019utilizzo di sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, vi \u00e8 un provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Garante: il\u00a0<strong>Provvedimento in materia di videosorveglianza del giorno 8 aprile 2010<\/strong>. Letto in un\u2019ottica di compliance al GDPR, permette di svolgere un lecito e corretto trattamento di dati personali.<\/p>\n<p>Tale provvedimento risulta necessario per bilanciare gli interessi delle parti coinvolte:<\/p>\n<ul>\n<li>il diritto degli interessati a non essere oggetto di un trattamento illecito ed invasivo,<\/li>\n<li>la necessit\u00e0 dei titolari del trattamento di tutelare persone e\/o beni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Naturalmente, \u00e8 una fonte normativa in materia anche il GDPR, in quanto esso \u00ab[\u2026] stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch\u00e9 norme relative alla libera circolazione di tali dati. [\u2026]\u00bb (art. 1, par. 1, GDPR).<\/p>\n<p>Recentemente anche lo\u00a0<a href=\"https:\/\/edpb.europa.eu\/edpb_it\">EDPB<\/a>, in data 29 gennaio 2020, ha adottato delle linee guida in merito, intitolate \u201c<strong>Guidelines 3\/2019 on processing of personal data through video devices<\/strong>\u201d, con lo scopo di aiutare l\u2019applicazione del GDPR in relazione trattamento di dati personali eseguito tramite dispositivi video.<br \/>\nQueste possono essere considerate le maggiori fonti attualmente vigenti in materia di trattamento di dati personali tramite videosorveglianza.<\/p>\n<p>Vi sono ulteriori provvedimenti di dettaglio relativi al contesto pubblico e privato. Ad esempio, il parere n. drep\/ac\/113990 del 7 marzo 2017 relativo ad un quesito sollevato il 23 dicembre 2016. In tale documento si chiarisce che se l\u2019installazione di un sistema di videosorveglianza da parte di persone fisiche avviene per una finalit\u00e0 esclusivamente personale, senza trasmissione di informazioni a terzi o diffusione di dati, si \u00e8 pi\u00f9 liberi in termini di fornitura di informazioni agli interessati e di conservazione delle immagini, proprio a causa della finalit\u00e0 esclusivamente personale del trattamento.<\/p>\n<h5>LE PRINCIPALI REGOLE E PRINCIPI IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA<\/h5>\n<p>In virt\u00f9 delle fonti di cui sopra, attualmente\u00a0<strong>l\u2019adozione di un sistema di videosorveglianza pu\u00f2 avvenire a condizione che si rispettino alcune regole e princ\u00ecpi<\/strong>, in modo tale da garantire il rispetto dei diritti e delle libert\u00e0 fondamentali degli interessati.<\/p>\n<h5>Trasparenza<\/h5>\n<p>Qualsiasi ricorso a sistemi di videosorveglianza deve essere effettuato per conseguire delle finalit\u00e0 che siano\u00a0<strong>chiare, legittime e predeterminate<\/strong>.<\/p>\n<p>In tal senso, \u00e8 fondamentale informare adeguatamente gli interessati:<\/p>\n<ul>\n<li>delle riprese effettuate;<\/li>\n<li>delle finalit\u00e0 perseguite (che non devono essere troppo generiche: \u201cper ragioni di sicurezza\u201d; di chi? Di che cosa?);<\/li>\n<li>della base giuridica del trattamento;<\/li>\n<li>dell\u2019eventuale Responsabile esterno al quale il trattamento \u00e8 affidato o che pu\u00f2 accedere alle informazioni.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Una caratteristica propria della videosorveglianza \u00e8 il duplice piano di informazioni da rendere agli interessati. In altre parole,\u00a0<strong>oltre all\u2019informativa \u201cestesa\u201d da rendere ai sensi del GDPR<\/strong>\u00a0(e che dovr\u00e0 essere sempre disponibile e facilmente accessibile da parte degli interessati),\u00a0<strong>il Titolare del trattamento deve informare gli interessati in merito al sistema di videosorveglianza prima che questi ultimi entrino nell\u2019angolo di inquadratura delle telecamere<\/strong>. Questo \u201cprimo piano di informazione\u201d era gi\u00e0 presente anteriormente all\u2019entrata in vigore del GDPR, e continua a valere tutt\u2019ora.<\/p>\n<h6>Come pu\u00f2 il Titolare del trattamento informare gli interessati prima che vengano ripresi?<\/h6>\n<p>La metodologia adottata \u00e8 quella del cartello \u201cArea videosorvegliata\u201d oppure \u201cArea sottoposta a videosorveglianza\u201d. Tale segnaletica deve per\u00f2 essere:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Collocata prima del raggio di azione delle telecamere<\/strong>, altrimenti il trattamento di dati personali ha luogo senza che gli interessati siano stati preventivamente informati.<\/li>\n<li><strong>Posizionata in un luogo e ad un\u2019altezza che consentano agli interessati di vederla facilmente<\/strong>: ci\u00f2 significa che i cartelli posizionati negli angoli alti o bassi possono non risultare conformi, mentre pu\u00f2 esserlo il cartello collocato alla cosiddetta \u201caltezza occhio\u201d.<\/li>\n<li><strong>Redatta in un formato che ne consenta una facile e rapida comprensione<\/strong>: considerata anche la necessit\u00e0 di non ideare un cartello di dimensioni eccessive, ma neppure troppo ridotte, si possono utilizzare dei simboli di uso comune.<\/li>\n<li><strong>Visibile in modo chiaro in ogni condizione di illuminazione ambientale<\/strong>, s\u00ec da informare gli interessati sempre e in modo adeguato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le Linee Guida dell\u2019EDPB sopracitate suggeriscono un vero e proprio esempio di cartello che si pu\u00f2 adottare e che permette di indicare tutte le informazioni da rendere agli interessati secondo questa modalit\u00e0.<br \/>\nInoltre, le medesime suggeriscono anche l\u2019inserimento di un QR Code che renda immediatamente disponibile l\u2019informativa \u201cestesa\u201d all\u2019interessato.<\/p>\n<p>Particolarmente rilevante \u00e8 l\u2019informazione in merito alle finalit\u00e0 che il Titolare del trattamento intende perseguire con la videosorveglianza. Infatti, come anche indicato dall\u2019EDPB, finalit\u00e0 troppo vaghe come la \u201csicurezza\u201d non possono essere considerate conformi alla normativa vigente. Questo perch\u00e9 non permettono agli interessati di comprendere appieno cosa intende conseguire il Titolare del trattamento. Si potrebbero fare invece delle considerazioni diverse ad esempio in relazione ad una finalit\u00e0 come la seguente \u201c<strong>per finalit\u00e0 di sicurezza contro la commissione di furti, rapine e\/o altri fatti illeciti o di reato<\/strong>\u201d.<\/p>\n<h5>Liceit\u00e0<\/h5>\n<p>La ripresa degli interessati, effettuata sia \u201clive\u201d sia con la conservazione delle immagini,\u00a0<strong>deve obbligatoriamente fondarsi su una base giuridica<\/strong>.<\/p>\n<h5>Necessariet\u00e0 e proporzionalit\u00e0<\/h5>\n<p>Nel momento in cui il Titolare del trattamento deve scegliere una misura di sicurezza per la tutela del personale e\/o dei propri beni,\u00a0<strong>deve<\/strong>\u00a0<strong>valutare attentamente la presenza di ulteriori misure che permettano di raggiungere lo stesso obiettivo in egual modo<\/strong>, eventualmente anche evitando in toto qualsiasi trattamento di dati personali.<\/p>\n<p>Ad esempio, come suggerisce l\u2019EDPB, nel caso in cui la finalit\u00e0 sia prevenire la commissione di furti, l\u2019adozione di un sistema di videosorveglianza pu\u00f2 essere un\u2019ottima soluzione, ma non la migliore. Pu\u00f2 darsi che, considerando diversi e ulteriori fattori, come le statistiche sui furti commessi in una determinata area geografica a danno di particolari attivit\u00e0 economiche, la soluzione migliore sia l\u2019implementazione di un sistema di illuminazione notturna dei locali, il quale, non solo potrebbe essere una soluzione pi\u00f9 economica e con un effetto egualmente deterrente, ma permetterebbe anche di non effettuare alcun tipo di trattamento di dati personali.<\/p>\n<h5>Sicurezza<\/h5>\n<p>La sicurezza dei dati trattati tramite sistemi di sorveglianza richiede la valutazione di diversi fattori ed elementi.<\/p>\n<p>Occorre infatti considerare:<\/p>\n<ul>\n<li>i potenziali rischi di monitoraggio degli interessati,<\/li>\n<li>chi pu\u00f2 accedere alle immagini,<\/li>\n<li>dove si possono visionare le riprese, come e per quanto tempo possono essere eventualmente conservati i video, etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto,\u00a0<strong>il Titolare del trattamento \u00e8 chiamato a scegliere le misure tecniche e organizzative pi\u00f9 adeguate che possano garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio<\/strong>\u00a0(art. 32, par. 1, GDPR).<\/p>\n<p>Esempio di una\u00a0<strong>misura tecnica.<\/strong><br \/>\nIl Titolare del trattamento deve individuare un locale chiuso per collocare il\/i monitor della videosorveglianza. Cos\u00ec facendo limiterebbe l\u2019accesso alle immagini a persone non autorizzate.<\/p>\n<p>Esempio di una\u00a0<strong>misura organizzativa.<\/strong><br \/>\nIl Titolare del trattamento deve identificare ed autorizzare per iscritto tutte le persone fisiche coinvolte nel trattamento dei dati personali. Queste potranno avere compiti e privilegi diversi (visionare, copiare, cancellare le immagini).<\/p>\n<h5><\/h5>\n<h5>IL RUOLO DELL\u2019EDPB<\/h5>\n<p>Come pi\u00f9 volte ricordato, lo European Data Protection Board (cd. EDPB, introdotto in sostituzione dell\u2019ex WP29) il 29 gennaio 2020 ha adottato delle Linee Guida denominate \u201cGuidelines 3\/2019 on processing of personal data through video devices\u201d, fornendo non poche indicazioni per l\u2019applicazione pi\u00f9 uniforme delle regole relative all\u2019utilizzo di dispositivi video.<\/p>\n<h5>LE LINEE GUIDA DELL&#8217;EDPB<\/h5>\n<p>Tra i primi elementi chiarificatori forniti dall\u2019EDPB troviamo che il GDPR non si applica:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>all\u2019utilizzo di telecamere che non comportino un trattamento di dati personali;<\/strong><\/li>\n<li>ai trattamenti \u00abeffettuati da una persona fisica per l\u2019esercizio di attivit\u00e0 a carattere esclusivamente personale o domestico\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per quest\u2019ultima eccezione, la qualit\u00e0 di \u201cpersonale o domestico\u201d deve essere valutata considerando diversi fattori:<\/p>\n<ul>\n<li>il potenziale impatto che le riprese possono avere sull\u2019interessato,<\/li>\n<li>la relazione tra il soggetto che effettua la ripresa e l\u2019interessato,<\/li>\n<li>la non diffusione delle immagini riprese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se, invece, il GDPR risulta applicabile,\u00a0<strong>il Titolare del trattamento deve individuare la base giuridica che gli consenta di svolgere un trattamento di dati personali lecito.\u00a0<\/strong>\u00a0Le basi giuridiche che risultano applicabili sono:<\/p>\n<ul>\n<li>il legittimo interesse,<\/li>\n<li>l\u2019obbligo legale,<\/li>\n<li>l\u2019esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all\u2019esercizio di poteri pubblici,<\/li>\n<li>il consenso.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Attenzione: quest\u2019ultima base giuridica dovrebbe essere scelta solamente in pochi casi eccezionali; infatti, la stessa natura di un sistema di videosorveglianza, il quale consente il monitoraggio di un numero indefinito di persone, rende molto difficile all\u2019interessato la capacit\u00e0 di esprimere un consenso che sia libero, specifico, informato e inequivocabile.<\/p>\n<p>Minori problemi sorgono invece in relazione al legittimo interesse: in questo caso, infatti<strong>, il titolare del trattamento potr\u00e0 procedere al trattamento previa valutazione di prevalenza del proprio legittimo interesse rispetto a interessi, diritti e libert\u00e0 fondamentali degli interessati<\/strong>, oltre che alle ragionevoli aspettative di questi ultimi derivanti dalla loro relazione con il Titolare del trattamento. Importante sar\u00e0 comunque per il Titolare documentare il percorso di valutazione del proprio legittimo interesse e delle scelte effettuate, s\u00ec da poter adeguatamente giustificare l\u2019adozione di questa base giuridica.<\/p>\n<h5>Trasmissione dati personali a terzi<\/h5>\n<p>Ulteriore aspetto problematico riguarda la trasmissione dei dati personali raccolti tramite la videosorveglianza a terzi: infatti, come specificato nelle Linee Guida dall\u2019EDPB<strong>, ogni genere di trasmissione di informazioni personali \u00e8 un trattamento a s\u00e9 stante, rispetto al quale il Titolare del trattamento deve adottare una specifica base giuridica.<\/strong><\/p>\n<p>Sul tema, l\u2019EDPB fornisce alcuni esempi: la trasmissione dei video alle Autorit\u00e0 competenti, previa loro richiesta, per lo svolgimento di un\u2019indagine, trova la propria base giuridica nell\u2019obbligo legale; invece, la diffusione delle immagini riprese trova la propria base giuridica nel consenso dell\u2019interessato.<br \/>\nAd ogni modo, \u00e8 necessario che la trasmissione avvenga per una o pi\u00f9 specifiche finalit\u00e0 che siano compatibili con le finalit\u00e0 di raccolta dei dati personali (art. 6, par. 4, GDPR).<\/p>\n<h6>Per concludere, occorre analizzare il rapporto intercorrente tra il Provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Garante dell\u20198 aprile 2010, il GDPR e le Linee Guida dell\u2019EDPB.<\/h6>\n<p>Tra queste ultime due fonti non si pongono grossi problemi, in quanto le Linee Guida forniscono maggiori indicazioni per un\u2019applicazione uniforme e coerente del GDPR in tutta l\u2019Unione Europea in materia di videosorveglianza; ma non si pu\u00f2 affermare la medesima cosa per il Provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Garante, in quanto fa riferimento ad una normativa, il D.Lgs. 196\/2003, significativamente modificato dal D.Lgs. 101\/2018.<br \/>\nL\u2019art. 22, comma 4 del D.Lgs. 101\/2018 prevede che \u00aba decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto\u00bb.<br \/>\nTuttavia, ad oggi, non vi \u00e8 n\u00e9 una fonte normativa n\u00e9 un provvedimento dell\u2019Autorit\u00e0 Garante che stabilisca quali provvedimenti continuino a trovare applicazione. Pertanto, occorre adottare un approccio interpretativo che mantenga sullo sfondo la conformit\u00e0 ai princ\u00ecpi del GDPR.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 \u00e8 anche esplicitato dalle stesse Linee Guida, in quanto chiariscono che \u00abgli Stati membri possono mantenere o introdurre una legislazione nazionale specifica per la videosorveglianza adattando l\u2019applicazione delle prescrizioni del GDPR e determinando requisiti pi\u00f9 precisi, specifici per il trattamento, purch\u00e9 siano conformi ai princ\u00ecpi stabiliti dal GDPR\u00bb.<br \/>\nInoltre, l\u2019art. 154-bis, comma 1, lettera a), D. Lgs. 196\/2003, come novellato dal D. Lgs. 101\/2018, attribuisce all\u2019Autorit\u00e0 Garante il potere di \u00abadottare linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche di attuazione dei principi del Regolamento, anche per singoli settori e in applicazione dei principi di cui all\u2019articolo 25 del Regolamento\u00bb.<br \/>\nCi\u00f2 significa che i provvedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 Garante possono continuare a trovare applicazione purch\u00e9 nel rispetto di quanto stabilito dal GDPR.<\/p>\n<h5>IN CONCLUSIONE<\/h5>\n<p>La videosorveglianza risulta spesso uno strumento utile per la protezione delle persone\/beni, ma\u00a0<strong>non \u00e8 esente da regole<\/strong>. Infatti, molte volte il trattamento di dati personali avviene senza aver condotto le valutazioni e le analisi richieste. Questo espone gli interessati a\u00a0<strong>numerosi rischi<\/strong>.<br \/>\nAll\u2019interno del nuovo contesto sociale sempre pi\u00f9 digitalizzato e tecnologico nel quale ci troviamo, \u00e8 necessario aver ben chiaro la natura dello strumento che si sceglie di adottare, in modo tale da conoscere non solo a quali potenziali rischi ci si pu\u00f2 esporre, ma anche come dover agire di conseguenza.<\/p>\n<p><strong>La protezione dei dati non \u00e8 un\u2019opzione, ma un diritto fondamentale.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel momento in cui un soggetto, pubblico o privato, decide di avvalersi della videosorveglianza per conseguire una o pi\u00f9 specifiche finalit\u00e0, diventa Titolare del trattamento dei dati personali.<\/p>","protected":false},"author":4,"featured_media":3764,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[44],"tags":[],"featured_image_src":{"landsacpe":false,"list":false,"medium":false,"full":false},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.5 - 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